Revoca delle misure di accoglienza: il TAR Brescia accoglie la tesi della difesa e tutela i soggetti vulnerabili.
- Daniele Cataldo
- 18 apr
- Tempo di lettura: 3 min
L'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Brescia, interviene su una questione di notevole rilevanza nel diritto dell'immigrazione, concernente la continuità delle misure di accoglienza per i titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità.

Il Fatto
Il caso riguarda un nucleo familiare proveniente da un paese extra U.E. , composto dai coniugi e dal loro figlio minore, ospitato in un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS).
A seguito del riconoscimento della protezione sussidiaria, la Prefettura di Brescia ha disposto la "cessazione delle misure di accoglienza", basandosi su un'interpretazione dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 142/2015, che lega la durata dell'accoglienza alla pendenza del procedimento di riconoscimento della protezione.
I ricorrenti hanno impugnato tali provvedimenti, evidenziando una conclamata situazione di vulnerabilità, data dalla grave patologia di uno membri della famiglia, dalla presenza del figlio minore inserito nel percorso scolastico italiano e dalla precarietà economica del nucleo.
Il TAR, nella sua ordinanza collegiale, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti prefettizi . La decisione del Tribunale si fonda in via esclusiva sulla valutazione del periculum in mora, ovvero il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall'immediata esecuzione degli atti impugnati.
Il Ragionamento del Tribunale
Il Collegio, pur riservando l'approfondimento dei motivi di diritto alla fase di merito, ha ritenuto preminente la necessità di tutelare il nucleo familiare. La sospensiva è stata concessa "in considerazione dei soli profili di periculum in mora". Gli elementi decisivi individuati dal TAR sono:
La condizione di vulnerabilità del nucleo: specificamente, la presenza di un membro della famiglia con problemi di salute e di un figlio minorenne. Questo richiama direttamente l'obbligo per l'amministrazione di tenere in particolare conto la situazione delle persone vulnerabili, come sancito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 142/2015.
La mancata transizione nel sistema SAI: il Tribunale ha dato particolare rilievo al fatto che, nonostante il riconoscimento della protezione sussidiaria, le richieste di inserimento della famiglia nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) — presentate sia dall'ente gestore del CAS sia dalla stessa Prefettura — non avessero ancora avuto un esito positivo.
Questo secondo punto è cruciale. Il TAR ha implicitamente censurato la condotta dell'Amministrazione che, pur a fronte di una situazione di vulnerabilità e della formale attivazione per il passaggio al sistema di seconda accoglienza (SAI), ha disposto la cessazione delle misure di prima accoglienza (CAS) senza che fosse garantita una soluzione abitativa alternativa. L'ordinanza mira a "mantenere la res adhuc integra", ovvero a preservare lo status quo, per evitare che la famiglia si trovi priva di qualsiasi alloggio e supporto nel lasso di tempo tra l'uscita dal CAS e l'eventuale ingresso nel SAI.
Implicazioni Giuridiche
L'ordinanza, sebbene emessa in fase cautelare e senza una pronuncia definitiva sul fumus boni iuris, offre importanti spunti interpretativi:
Superamento dell'automatismo: la decisione si pone in contrasto con un'applicazione meccanica e automatica dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 142/2015. Il Tribunale suggerisce che la conclusione del procedimento di protezione internazionale non può comportare, per i soggetti vulnerabili, un'immediata e incondizionata cessazione dell'accoglienza, specialmente quando non è ancora assicurato il passaggio al sistema più adeguato alla loro condizione.
Principio di continuità della tutela: l'ordinanza afferma, nei fatti, un principio di continuità nella tutela dei soggetti vulnerabili. L'uscita dal sistema di prima accoglienza deve essere gestita in modo da non creare un "vuoto" di protezione, che esporrebbe persone fragili al rischio di marginalizzazione e indigenza, vanificando il percorso di integrazione che la stessa protezione internazionale mira a favorire.
Dovere di istruttoria e proporzionalità: la decisione del TAR rafforza l'idea che l'Amministrazione, prima di disporre la cessazione delle misure, abbia un dovere di istruttoria approfondita sulla condizione concreta dei destinatari, in ossequio ai principi di proporzionalità e di tutela delle persone vulnerabili, come sostenuto nel ricorso introduttivo.
In conclusione, l'ordinanza del TAR di Brescia rappresenta un'importante applicazione dei principi di tutela dei diritti fondamentali, del superiore interesse del minore e di attenzione alle categorie vulnerabili. Sospendendo l'efficacia dei provvedimenti, il giudice amministrativo ha privilegiato la garanzia di condizioni di vita dignitose rispetto a una lettura meramente formale della normativa, rimandando alla fase di merito la risoluzione della complessa questione giuridica sull'esatta portata degli obblighi di accoglienza dello Stato nei confronti dei titolari di protezione internazionale.
Brescia, 18 aprile 2026



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