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Carta di soggiorno e separazione: il coniuge extra-UE conserva il diritto anche senza convivenza

  • Immagine del redattore: Daniele Cataldo
    Daniele Cataldo
  • 2 mar
  • Tempo di lettura: 2 min

La sentenza del Tribunale di Brescia in commento offre un importante chiarimento in materia di diritto di soggiorno del familiare di cittadino dell'Unione Europea, ribadendo un principio consolidato a livello di giurisprudenza unionale e nazionale: la separazione legale o di fatto tra i coniugi non comporta l'automatica perdita del diritto di soggiorno per il coniuge cittadino di un Paese terzo.

Il caso esaminato dal Tribunale riguarda una cittadina extra-comunitaria, coniuge di un cittadino italiano, alla quale la Questura di Brescia aveva negato il rilascio della "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". Il diniego si basava sulla circostanza che i coniugi non convivessero più e fossero in fase di separazione legale. La ricorrente, pur confermando l'allontanamento dalla casa familiare e la pendenza di un procedimento di separazione, ha impugnato il provvedimento, lamentando l'errata applicazione della normativa di riferimento

Il Tribunale di Brescia ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato e annullando il provvedimento della Questura. La decisione si articola su una netta distinzione tra gli istituti della separazione e del divorzio, evidenziando l'errore commesso dall'amministrazione nell'equiparare le due situazioni.

Il Giudice ha rilevato che la Questura ha illegittimamente applicato l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2007. Tale norma disciplina le condizioni alle quali il familiare extra-UE può conservare il diritto di soggiorno a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio, ma non trova applicazione nell'ipotesi di mera separazione.

Il punto centrale della pronuncia risiede nell'affermazione che il diritto di soggiorno derivato, riconosciuto al coniuge di un cittadino UE dalla Direttiva 2004/38/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 30/2007), non presuppone il requisito della convivenza e non viene meno in caso di separazione. Il Tribunale, richiamando la pacifica giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, sottolinea come la qualifica di "coniuge" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30/2007 permanga fino alla pronuncia di divorzio.

Di particolare rilevanza è il richiamo alla giurisprudenza della CGUE, secondo cui:

«il vincolo coniugale non può considerarsi sciolto fintantoché la competente autorità non vi abbia posto fine [] ciò non avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, neppure qualora abbiano intenzione di divorziare in seguito, in modo tale che il coniuge non deve necessariamente convivere in permanenza con il cittadino dell'Unione per essere titolare di un diritto derivato di soggiorno».

In conclusione, la sentenza riafferma con chiarezza che:

1. La separazione legale o di fatto non estingue il vincolo matrimoniale e, di conseguenza, non fa venir meno lo status di "familiare" ai fini del diritto di soggiorno.

2. Il requisito della convivenza non è richiesto dalla Direttiva 2004/38/CE per il mantenimento del diritto di soggiorno del coniuge di un cittadino dell'Unione.

3. La normativa che disciplina la conservazione del diritto di soggiorno in caso di cessazione del vincolo (art. 12, D.Lgs. 30/2007) si applica esclusivamente alle ipotesi di divorzio o annullamento del matrimonio, e non alla separazione.

Pertanto, fino all'eventuale e successiva pronuncia di divorzio, il coniuge extra-comunitario, anche se legalmente separato e non più convivente, conserva pienamente il proprio diritto derivato di soggiorno in qualità di familiare di cittadino dell'Unione Europea.


 
 
 

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