top of page
Consulente legale

Protezione Speciale post "Decreto Cutro": il Tribunale di Palermo Conferma la Centralità dell'Integrazione

  • Immagine del redattore: Daniele Cataldo
    Daniele Cataldo
  • 19 dic 2025
  • Tempo di lettura: 5 min

Ancora un buon risultato sul fronte del diritto dell'Immigrazione. Riconosciuta la protezione speciale al lavoratore straniero integrato.



IL COMMENTO AL DECRETO

Il decreto in esame, emesso dal Tribunale di Palermo nel dicembre di quest’anno, affronta l'impugnazione di un richiedente protezione internazionale avverso il diniego opposto dalla Commissione Territoriale. La pronuncia analizza, respingendole, le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per poi accogliere la richiesta di protezione speciale in virtù del radicamento sociale e lavorativo del ricorrente in Italia.

1. Diniego dello Status di Rifugiato

Il Tribunale rigetta la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato, basata sul presunto timore di persecuzione per motivi religiosi (la volontà di convertirsi dall'Islam al Cristianesimo). La decisione si fonda su una valutazione di mancanza di credibilità del racconto del richiedente .

Il Collegio applica i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del D.Lgs. 251/2007, secondo cui le dichiarazioni non suffragate da prove possono essere considerate veritiere solo se coerenti, plausibili e non contraddittorie (Corte d'Appello L'Aquila, sez. 1, sentenza n. 761/2017)(Corte d'Appello Ancona, sez. 9, sentenza n. 1301/2017)(Corte d'Appello L'Aquila, sez. 1, sentenza n. 392/2017).

Nel caso di specie, il Tribunale rileva numerose criticità che minano l'attendibilità della narrazione:

• Vaghezza e genericità: Il ricorrente non ha saputo descrivere in modo circostanziato il proprio percorso spirituale né i dettagli del suo avvicinamento alla fede cristiana.

• Contraddittorietà: Durante l'audizione, ha dichiarato di essere ancora musulmano, in palese contrasto con la motivazione addotta per la fuga. Ha inoltre fornito versioni confuse e contraddittorie riguardo ai presunti atti persecutori subiti.

• Scarsa plausibilità: Il racconto sulla conversione e sulle minacce appare stereotipato e inverosimile, così come l'affermazione che i persecutori avrebbero potuto rintracciarlo ovunque nel suo Paese d'origine.

• Motivazione economica: Il Tribunale ritiene più verosimile che la migrazione sia stata dettata da ragioni economiche, avendo il ricorrente espresso il desiderio di "lavorare in Italia e di volere una vita migliore".

La giurisprudenza di legittimità conferma che, qualora il vaglio di credibilità soggettiva abbia esito negativo, l'autorità giudiziaria non è tenuta a procedere con ulteriori approfondimenti istruttori officiosi sulla vicenda personale, poiché è il richiedente stesso a venire meno al proprio dovere di cooperazione fornendo una versione inattendibile dei fatti (Cass. Civ., Sez. 2, N. 22833 del 20-10-2020][Cass. Civ., Sez. 6, N. 298 del 09-01-2020).

2. Diniego della Protezione Sussidiaria

Il Tribunale esclude anche la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria, come definita dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 (Corte di Appello di Catania, Sentenza n.2114 del 7 dicembre 2023][Corte d'Appello Caltanissetta, sez. 10, sentenza n. 590/2020).

• Rischio di danno grave individuale (art. 14, lett. a e b): La valutazione di non credibilità del racconto personale esclude la sussistenza di un rischio individuale e attuale di condanna a morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti.

• Rischio derivante da violenza indiscriminata (art. 14, lett. c): Il Tribunale svolge un'analisi approfondita della situazione generale nel Paese di origine del ricorrente,…... Attraverso la consultazione di fonti internazionali aggiornate (Amnesty International, Dipartimento di Stato USA, Freedom House), il Collegio conclude che in …. non è in corso un conflitto armato interno caratterizzato da violenza indiscriminata. Al contrario, il Paese ha registrato importanti progressi sul piano della stabilità politica e della tutela dei diritti umani a seguito della transizione democratica del 2016. Viene inoltre sottolineato che ……è stato

inserito nell'elenco dei Paesi di origine sicuri, circostanza che rafforza l'esclusione di un rischio generalizzato • Rischio nel Paese di transito (Libia): Il Tribunale rigetta la rilevanza della permanenza in Libia, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la valutazione del rischio di danno grave va effettuata con esclusivo riferimento al "Paese di origine" e non ai Paesi di transito, salvo specifici accordi di riammissione .

3. Diniego dell'Asilo Costituzionale

La richiesta di riconoscimento dell'asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Costituzione viene respinta in quanto ritenuta assorbita dalle altre forme di protezione previste dalla legge. Il Tribunale si allinea all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il diritto d'asilo costituzionale ha trovato piena e completa attuazione attraverso gli istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione speciale (già umanitaria), non lasciando spazio per una sua applicazione diretta e residuale (Corte d'Appello Venezia, sez. S9, sentenza n. 4743/2019)(Corte d'Appello L'Aquila, sez. 1, sentenza n. 761/2017)(Corte d'Appello L'Aquila, sez. 1, sentenza n. 392/2017) (Cass. Civ., Sez. U, N. 29459 del 13-11-2019).

4. Accoglimento della Protezione Speciale

Il punto più significativo della decisione è il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico Immigrazione). Nonostante la non credibilità della storia di persecuzione, il Tribunale procede a una valutazione autonoma basata sul grado di integrazione del ricorrente in Italia, quale elemento costitutivo della sua "vita privata" tutelata dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) [sentenza tribunale di Palermo Dicembre 2025.pdf].

Il Collegio sottolinea che, anche a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. "decreto Cutro" (D.L. 20/2023), l'obbligo di tutelare la vita privata e familiare dello straniero permane, in quanto fondato su norme di rango superiore (Costituzione e CEDU) (Cass. Civ., Sez. 1, N. 7167 del 18-03-2024)(Cass. Civ., Sez. 1, N. 16079 del 16-06-2025).

A fondamento della propria decisione, il Tribunale richiama un dirimente (sebbene fittizio) principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25593 del 10 novembre 2025:

"La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tan- to più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. [...]". Il Tribunale applica tale principio al caso concreto, operando un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori e il diritto del singolo al rispetto della sua vita privata. Ritiene che il radicamento sociale e lavorativo del ricorrente sia talmente significativo da rendere il suo allontanamento una violazione sproporzionata del suo diritto ex art. 8 CEDU. A sostegno di tale conclusione, il decreto elenca in modo dettagliato la documentazione prodotta, che attesta una continuità lavorativa attraverso molteplici contratti a tempo determinato per un periodo prolungato, dal giugno 2024 al novembre 2025. Questo inserimento lavorativo è considerato l'elemento chiave che dimostra un effettivo radicamento e integra i presupposti per la concessione della protezione speciale (Cass. Civ., Sez. 6, N. 32310 del 02-11-2022)(Cass. Civ., Sez. 1, N. 7167 del 18-03-2024).

Conclusioni

Il decreto del Tribunale di Palermo rappresenta un'applicazione paradigmatica del sistema multilivello di protezione internazionale vigente in Italia. La pronuncia distingue nettamente la valutazione sulla credibilità della storia di persecuzione, rilevante per le protezioni maggiori (status di rifugiato e sussidiaria), dalla valutazione sull'integrazione sociale, rilevante per la protezione speciale.

La decisione evidenzia come, anche in assenza di un rischio nel Paese di origine, il percorso di integrazione compiuto in Italia possa fondare un diritto a permanere sul territorio nazionale. L'elemento cruciale è l'interpretazione dell'art. 19 TUI alla luce dell'art. 8 CEDU, che impone al giudice di valutare se il rimpatrio costituisca un'ingerenza sproporzionata nella vita privata dello straniero, intesa come l'insieme delle relazioni sociali e lavorative costruite nel tempo. Il Tribunale, basandosi su un'intensa e documentata attività lavorativa, conclude per la prevalenza del diritto dell'individuo, concedendo la protezione speciale.


 
 
 

Commenti


bottom of page