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La Protezione Speciale per Integrazione Sociale Sopravvive al D.L. 20/2023: Commento alla Sentenza del Tribunale di Bologna

  • Immagine del redattore: Daniele Cataldo
    Daniele Cataldo
  • 6 mag
  • Tempo di lettura: 3 min

Con una recente e significativa pronuncia, il Tribunale di Bologna in composizione collegiale ha offerto un'importante chiave di lettura sull'istituto della protezione speciale a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto-Legge n. 20/2023, convertito con modificazioni nella Legge n. 50/2023. La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale che, nonostante la stretta normativa, riafferma la centralità della tutela della vita privata e familiare dello straniero radicato in Italia, ancorandola a principi di rango costituzionale e sovranazionale.


Il Tribunale di Bologna prende le mosse da una puntuale analisi del mutato quadro normativo. La novella del 2023, applicabile ratione temporis al caso di specie, ha abrogato i periodi terzo e quarto del comma 1.1 dell'art. 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI). Tali disposizioni, introdotte nel 2020, avevano "tipizzato" i criteri per la valutazione del rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, indicando espressamente la natura dei vincoli familiari, l'inserimento sociale, la durata del soggiorno e i legami con il Paese d'origine come parametri per il giudice.

L'abrogazione ha sollevato un quesito fondamentale: la cancellazione di questi criteri normativi implica l'impossibilità di riconoscere una protezione speciale basata sull'integrazione sociale e familiare raggiunta in Italia?

L'Interpretazione del Tribunale di Bologna: Continuità attraverso i Principi Sovraordinati

La risposta del Tribunale è negativa e si fonda su un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata. I giudici bolognesi, richiamando ampiamente la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare le sentenze n. 28162/2023 e n. 29593/2025), chiariscono che l'abrogazione ha una portata più limitata di quanto potrebbe apparire a prima vista.

Il fulcro dell'argomentazione risiede nel fatto che l'art. 19, co. 1.1, TUI conserva intatto il richiamo agli "obblighi di cui all'articolo 5 comma 6" del medesimo Testo Unico, il quale a sua volta impone il rispetto degli "obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano" [sentenza tribunale di Bologna.pdf]. Tra questi obblighi internazionali figura preminentemente l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Come affermato dalla Cassazione e ribadito dal Tribunale:

«[...] il testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023 non può intendersi in senso ostativo al riconoscimento della protezione speciale per ragioni attinenti alla tutela della vita privata e familiare, rientrante nel novero degli obblighi internazionali, come sancito dall'art. 8 della Cedu, e costituzionali. Difatti, è ancora presente, nel tessuto dell'art. 19 del testo unico, pur dopo le modifiche del 2023, il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite ad ogni forma di allontanamento della persona straniera, attraverso il richiamo espresso all'art. 5, comma 6, dello stesso testo unico».

La riforma del 2023, quindi, non ha eliminato la tutela, ma ne ha fatto venir meno la "tipicità normativa". Il giudice non ha più una lista di criteri predefinita dalla legge ordinaria, ma deve "ripercorrere i sentieri tracciati dalla giurisprudenza" sovranazionale (Corte EDU) e di legittimità (Corte di Cassazione) per individuare gli indici di un radicamento meritevole di tutela.

I Criteri di Valutazione e il Caso di Specie

In applicazione di tale principio, il Tribunale procede a una valutazione complessiva della situazione del ricorrente, valorizzando proprio quegli elementi che la giurisprudenza ha consolidato come sintomatici di un'effettiva integrazione:

  1. La durata della permanenza: Il ricorrente era in Italia dal 2015, un lasso di tempo ritenuto "indice rilevante di un radicamento ormai consolidato.

  2. L'autonomia abitativa: Il passaggio dal sistema di accoglienza alla titolarità di un contratto di comodato d'uso gratuito per un immobile è stato considerato un indice di "integrazione effettiva e non meramente occasionale".

  3. L'inserimento lavorativo: La titolarità di un contratto di lavoro subordinato come bracciante agricolo, con un reddito coerente, è stata valutata come un "apprezzabile sforzo d'inserimento nel tessuto socio-economico nazionale" .

La valutazione combinata di questi elementi ha portato il Collegio a ritenere che un rimpatrio determinerebbe una "compromissione significativa del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente", tutelato dall'art. 8 CEDU. In assenza di profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, il bilanciamento degli interessi pende a favore della tutela della posizione soggettiva dello straniero.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Bologna si pone come un'autorevole conferma di un percorso interpretativo che garantisce continuità alla protezione speciale per integrazione, nonostante l'intervento restrittivo del legislatore. Essa dimostra come il dialogo tra le corti nazionali e sovranazionali e il richiamo ai principi fondamentali dell'ordinamento costituiscano un presidio invalicabile contro un'applicazione meramente letterale della norma, salvaguardando la dignità e la vita privata di chi ha costruito un percorso di stabile radicamento nel nostro Paese.


 
 
 

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