Cittadinanza per matrimonio: accolto ricorso e respinta l'eccezione circa il difetto di giurisdizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato
- Daniele Cataldo
- 10 gen
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Con la sentenza 989 del 2024 la prima sezione del T.A.R. Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, ha accolto il ricorso avverso il decreto della Prefettura di Brescia che dichiarava l'inammissibilità dell'istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ex art. 5 legge n. 91/92 avendo l'assistita contratto matrimonio con un cittadino italiano. Il decreto faceva seguito al preavviso di rigetto fondato sul mendacio reso dalla ricorrente al momento della presentazione della richiesta. In particolare, secondo la Prefettura, sebbene l'istante avesse dichiarato di non essere sottoposta a procedimenti penali, in realtà risultava a suo carico una notizia di reato per associazione per delinquere (art 416 c.p.) nonchè per violazione della legge Merlin risalente a circa 18 anni prima. Inoltre, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato aveva sollevato, altresì, il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario sul presupposto che si trattasse di cittadinanza per matrimonio e dunque trattandosi di diritto soggettivo la causa andava incardinata innanzi al G.O.
Sul difetto di giurisdizione, al contrario, la difesa, in sede di udienza pubblica, riteneva che la causa era stata correttamente radicata innanzi al Giudice Amministrativo poichè sebbene si trattasse di una cittadinanza per matrimonio che assurge a diritto soggettivo, nel caso di specie i motivi per i quali la Prefettura aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza si fondavano sull'art. 6 lett. c), ovvero "la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, che è l'unico motivo ove il diritto soggettivo alla cittadinanza per matrimonio si affievolisce ad interesse legittimo radicando la giurisdizione in capo al G.A.
Nel merito, la difesa lamentava la violazione dell'art. 6 legge 91 del 1992 il difetto d'istruttoria, l'eccesso di potere, la carenza di motivazione e travisamento dei fatti.
La sentenza ha accolto la tesi della difesa sia sulla questione di giurisdizione che nel merito annullando il decreto emesso dalla Prefettura di Brescia e condannando la P.A. a rimborsare, alla ricorrente, le spese legali.

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