Art. 31 T.U. Immigrazione: Il Preminente Interesse del Minore come Presupposto per la Permanenza del Genitore Straniero. Ancora una pronuncia favorevole dal Tribunale per i Minorenni di Brescia.
- Daniele Cataldo
- 18 gen
- Tempo di lettura: 2 min
Un recente decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia ha concesso a un padre straniero, privo di un regolare titolo di soggiorno, l'autorizzazione a permanere sul territorio
nazionale per un periodo di due anni, in applicazione dell'articolo 31, comma 3, del D.Lgs. 286/1998 . La decisione si articola attorno al principio del preminente interesse del /la figlia/o minore, nata/o

in Italia, e offre un'importante analisi dei presupposti per la concessione di tale misura.
Il Tribunale, allineandosi all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 21799/2010), ha chiarito che i "gravi motivi" richiesti dalla norma non devono necessariamente consistere in situazioni di emergenza o eccezionali legate alla salute del minore [Tribunale Ordinario Torino, sez. 4, sentenza n. 2880/2020][Corte d'Appello Genova, sez. MV, sentenza n. 47/2020]. La nozione, infatti, si estende a "qualsiasi danno effettivamente concreto, percepibile ed obbiettivamente grave" che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.
Un punto cruciale della motivazione risiede nell'applicazione della presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22027/2023) per i casi in cui il nucleo familiare sia già presente in Italia [Cass. Civ., Sez. 1, N. 22027 del 24-07-2023]. In tale contesto, i gravi motivi possono essere direttamente collegati all'alterazione dell'equilibrio del minore causata dalla perdita della figura genitoriale o dal trasferimento in un altro contesto sociale [Cass. Civ., Sez. 1, N. 22027 del 24-07-2023].
Il decreto ha valorizzato l'esito dell'istruttoria, che ha accertato l'esistenza di un'effettiva unità familiare, un legame sereno tra i genitori e minore, e l'esercizio concreto della funzione genitoriale da parte del padre, nonostante l'assenza di una stabile convivenza per problematiche abitative .
L'indagine ha inoltre evidenziato l'impegno del genitore nell'integrazione sociale e nella ricerca lavorativa, nonché l'assenza di precedenti penali.
In conclusione, il Tribunale ha stabilito che l'allontanamento del padre avrebbe causato un "danno irreversibile allo sviluppo psicofisico del/la minore" e che anche un eventuale trasferimento dell'intero nucleo familiare sarebbe stato pregiudizievole, comportando uno sradicamento da un contesto positivo e l'inserimento in una realtà priva di risorse. La pronuncia si pone quindi come un'esemplificazione della funzione dell'art. 31 T.U.I. quale norma di chiusura del sistema di tutela del minore straniero, capace di derogare alla disciplina ordinaria sull'immigrazione per salvaguardare il benessere e lo sviluppo equilibrato del fanciullo [Cass. Civ., Sez. 1, N. 15304 del 31-05-2023][Tribunale Ordinario Torino, sez. 4, sentenza n. 2880/2020].




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